GLI ORDINI CAVALLERESCHI
Appare opportuno affrontare tale argomento nell'ambito del
diritto nobiliare, tenuto conto che molti appassionati della
materia nobiliare si interessano anche di Ordini
Cavallereschi e considerato che la scarsa informazione
intorno ad essi favorisce, purtroppo, il proliferare di
sempre nuovi falsi Ordini. Questi, spesso riallacciandosi
nel nome ad antichi illustri Ordini ormai estinti,
prosperano facendo la fortuna dei loro “gran maestri” ma con
conseguenze – anche di rilievo penale – per i malcapitati
“cavalieri”.
La legge 3 marzo 1951, n. 178 (pubblicata nella Gazz.Uff. 30
marzo 1951, n.73) oltre ad istituire l'Ordine "Al Merito
della Repubblica", regola la complessa materia del
conferimento e dell'uso delle onorificenze cavalleresche.
Tale legge, inoltre, contiene disposizioni relative sia agli
Ordini Cavallereschi del Regno d'Italia, sia a quelli della
Santa Sede e sia al Sovrano Militare Ordine di Malta.
Per tale motivo, prima di affrontare l'esegesi degli
articoli più significativi di tale legge, pare opportuno
offrire al lettore un quadro molto schematico, più di
carattere giuridico che storico, dei numerosi Ordini
Cavallereschi di "area" italiana.
I) Ordini cavallereschi della Repubblica Italiana.
1. Ordine al Merito della Repubblica Italiana: istituito e
regolato dalla legge 3 marzo 1951, n.178 e dal D.P.R. n.
458/1952.
2. Ordine Militare d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele
I, il 14 agosto 1815 con il nome di "Ordine Militare di
Savoia", modificati gli statuti da Vittorio Emanuele II con
R.D. 28 settembre 1855, è stato trasformato nell'Ordine
Militare d'Italia con decreto del Capo Provvisorio dello
Stato in data 2 gennaio 1947; l'attuale ordinamento
dell'Ordine è contenuto nella legge 9 gennaio 1956, n.25.
3. Ordine della Stella della Solidarietà Italiana: istituito
con dd.ll. 27 gennaio 1947, n.703, e 9 marzo 1948, n.812,
per coloro che, italiani all'estero o cittadini stranieri,
abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione
dell'Italia.
4. Ordine al Merito del Lavoro: istituito da Vittorio
Emanuele II con R.D. del 9 maggio 1901, avocato con
modificazioni dalla Repubblica con la legge del 27 marzo
1952, n.199 e successivamente modificato con le leggi nn.1793/1952
e 108/1964.
5. Ordine di Vittorio Veneto: istituito con la legge 18
marzo 1968, n.263, per onorare quei militari che abbiano
prestato servizio militare per almeno sei mesi nella guerra
14-18 o nelle guerre precedenti.
II) Ordini cavallereschi del Regno d'Italia.
1. Ordine Supremo della SS.Annunziata: il Conte di Savoia
Amedeo VI, fondò nel 1350 l'Ordine del Cigno Nero che
impegnava solennemente i suoi membri a non muoversi
reciproca guerra. Nel 1362 tale Ordine fu trasformato
nell'Ordine del Collare, che più che un Ordine vero e
proprio era una riunione di Cavalieri (fratelli o compagni)
in numero massimo di quindici. Carlo III il Buono, nel 1518
introdusse, tra i nodi del collare che distingueva i
Cavalieri, l'immagine dell'Annunziata e volle che si
chiamasse Ordine dell'Annunziata, elevando il numero dei
Cavalieri a venti ed elevando l'Ordine a Supremo. Gli
Statuti furono modificati da Emanuele Filiberto nel 1570 e
nel 1577 e, successivamente, da Vittorio Emanuele II nel
1869 che mantenne, tuttavia, il numero di venti Cavalieri.
Questi godevano del trattamento di "cugini del Re", con
dignità di Grandi Ufficiali dello Stato, e del titolo di
Eccellenza. Tale Ordine, tra quelli più nobili e reputati al
mondo soprattutto per la sua antichità, essendo stato
fondato pochi anni dopo l'Ordine della Giarrettiera e un
secolo prima del Toson d'Oro, riordinato con R.D. del 14
marzo 1924, n.300, è stato soppresso con le relative
onorificenze dalla legge 178/51.
2. Ordine dei SS.Maurizio e Lazzaro: nato dalla fusione di
quello di San Maurizio, istituito nel 1434 dal Duca di
Savoia Amedeo VIII, con quello antichissimo gerosolimitano
di San Lazzaro, ad opera di Emanuele Filiberto e con
l'autorizzazione di Papa Gregorio XIII, contenuta nella
Bolla del 15 gennaio 1573. Riformato da Vittorio Emanuele II
il 20 febbraio 1868 e, successivamente, con RR.DD. 30
dicembre 1929, n. 2245 e 13 gennaio 1930, nn.25 e 36. Esso
non è stato soppresso dalla legge 178 del 1951 che,
tuttavia, ha stabilito la cessazione del conferimento delle
relative onorificenze. In attuazione della XIV disp. trans.
della Costituzione, è stato conservato dalla Repubblica come
ente ospedaliero e con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, è
stato emanato il nuovo ordinamento dell'Ordine al quale sono
stati affidati compiti in materia di beneficenza, di
istituzione e di culto: esso è persona giuridica di diritto
pubblico, posta sotto l’alto Patronato del Presidente della
Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero degli Interni,
con sede ancora a Torino.
3. Ordine della Corona d'Italia: istituito da Vittorio
Emanuele II con Decreto del 20 febbraio 1868, n.425,
modificato con R.D. 30 dicembre 1929, n.2246, si ricollega
alle vicende della Corona Ferrea; soppresso dalla legge
178/51.
4. Ordine Civile di Savoia: istituito da Carlo Alberto con
Regie Patenti del 31 ottobre 1831, non avocato né soppresso
dalla Repubblica Italiana, rimasto, quindi, di pertinenza di
Casa Savoia.
5. Ordine Militare di Savoia: istituito con Regie Patenti
del 14 agosto 1815 da Vittorio Emanuele I, avocato dalla
Repubblica e trasformato in "Ordine Militare d'Italia" con
decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947.
6. Ordine al Merito del Lavoro: in origine fondato da
Umberto I nel 1898 con il nome di "Ordine Cavalleresco al
Merito Agrario, Industriale e Commerciale", fu istituito nel
1901 da Vittorio Emanuele II; modificato con R.D.22 febbraio
1930, n.136, è stato avocato e conservato dalla Repubblica.
7. Ordine Coloniale della Stella d'Italia: istituito da
Vittorio Emanuele III nel 1914 dopo la conquista della
Libia, per premiare le pubbliche benemerenze dei sudditi
indigeni ed, eccezionalmente, quelle dei cittadini italiani
residenti nelle colonie che non fossero, per quelle
benemerenze, insigniti di altre onorificenze di maggior
importanza, fu modificato da ultimo con R.D.21 gennaio 1931,
n.107; implicitamente soppresso con la perdita delle
colonie.
8. Ordine dell'Aquila Romana: istituito nel 1942 da Vittorio
Emanuele III durante la seconda guerra mondiale per
ricompensare i cittadini stranieri benemeriti della nazione
italiana; Ordine non più conferito dopo il 1943 e soppresso
con D.L. del 5 ottobre 1944, n.370.
III) Ordini della Santa Sede.
In virtù del terzo comma dell'art. 7 della legge 178/51,
tali Ordini continuano ad essere regolati dalle disposizioni
vigenti, cioè dal R.D. 10 luglio 1930, n. 974. L'art.41 del
Concordato Lateranense prevede l'obbligo per lo stato
italiano di autorizzarne l'uso mediante la semplice
registrazione dell'atto di nomina, da farsi su presentazione
dell'atto stesso e domanda dell'interessato;
l'autorizzazione all'uso deve quindi essere
obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte
delle autorità italiane, della mera regolarità formale
dell'atto di concessione, con esclusione di qualsiasi
indagine sulla persona dell'insignito e sui motivi del
conferimento (art.2, R.D. 974/1930). Gli Ordini della Santa
Sede si dividono in Ordini di Collazione, cioè concessi
direttamente dalla Santa Sede, e di Subcollazione, cioè
concessi per delegazione apostolica.
1. Ordine Supremo del Cristo o della Milizia di N.S.G.C. :
istituito da Dionigi I, Re del Portogallo nel 1318 e
approvato da Papa Giovanni XXII nel 1319; da tale data i
Pontefici hanno insignito i Cavalieri dell'Ordine,
indipendentemente dai Re portoghesi. Con Breve di riforma
del 1905, l'Ordine assunse il carattere di Supremo. E' il
più importante degli Ordini Equestri Pontifici e viene
conferito a Capi di Stato e Sovrani. Le onorificenze sono
concesse con Motu Proprio del Santo Padre.
2. Ordine dello Speron d'Oro o della Milizia Aurata:
l'Ordine della Milizia Aurata fu istituito con Rescritto
Pontificio del 16 febbraio 1803 e trasformato da Papa
Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del 31 ottobre 1841, il
quale lo dedicò a San Silvestro chiamandolo "Ordine di San
Silvestro o della Milizia Aurata". Gli insigniti di tale
Ordine avevano diritto, tra l'altro, al titolo non
trasmissibile di "Conte Palatino". Papa S. Pio X, con
Lettere Apostoliche del 7 febbraio 1905, scisse l'Ordine in
due: quello dello Speron d'Oro e quello di S.Silvestro. L'
Ordine dello Speron d'Oro è riservato a persone di altissimo
rango, pur non essendo così importante come l'Ordine Supremo
del Cristo. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio
del Santo Padre.
3. Ordine Piano: istituito con Lettere Apostoliche del 17
giugno 1847 da Papa Pio IX che rinnovando la denominazione
dei Cavalieri istituiti da Papa Pio IV nel 1559, chiamati
dal suo nome Pii ed ornati di titoli di nobiltà, volle
denominarlo Piano. Fino al 1939, data in cui fu abolito con
Breve di Papa Pio XII dell'11 novembre, era l’unico Ordine
pontificio che concedeva la nobiltà agli insigniti: nobiltà
ereditaria ai Cavalieri di Gran Croce e personale ai
Commendatori con Placca e Commendatori. Le onorificenze sono
concesse con Breve.
4. Ordine di San Gregorio Magno: istituito da Gregorio XVI
con Lettere Apostoliche del primo settembre 1831 per
premiare i benemeriti verso lo Stato Pontificio; può essere
di categoria civile o militare. Le onorificenze sono
concesse con Breve.
5. Ordine di San Silvestro Papa: istituito da Papa Gregorio
XVI insieme all'Ordine della Milizia Aurata, divenne un
Ordine a se stante con Breve del 1905. Le onorificenze sono
concesse con Breve.
6. Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme: Ordine di
Subcollazione parificato (ex art.3 R.D.974/1930) ristabilito
da Papa Alessandro VI nel 1496, il quale offrì al Guardiano
del S. Monte di Sion e Commissario Apostolico di Terra Santa
la facoltà di nominare i Cavalieri di questo Ordine durante
l'assenza del Patriarca di Gerusalemme stabilì che quando
quest'ultimo fosse rimesso nella sua sede a lui nuovamente
appartenesse la istituzione e creazione dei nuovi Cavalieri.
I Francescani ressero l'Ordine fino al 1847, quando, per
concordato stipulato tra Santa Sede e Turchia, Papa Pio IX
restituì alla sua Chiesa il Patriarca di Gerusalemme e
stabilì che ad esso appartenesse per il futuro la creazione
dei Cavalieri. Con Breve del 24 gennaio 1863, lo stesso Pio
IX riformò gli statuti e, nel 1907, Pio X riservò al Sommo
Pontefice il Gran Magistero, fino ad allora tenuto dal
Patriarca di Gerusalemme. Dopo alterne vicende, Pio XII con
Breve del 14 settembre 1949 approvò i nuovi statuti
dell'Ordine con i quali all'art.4 si stabilì che il
Pontefice avesse diritto di nominare il Gran Maestro nella
persona di un Cardinale di S.R.C.. Lo Statuto definitivo è
del 19 luglio 1977, con il quale venne istituita anche la
Croce di Benemerenza o Al Merito, al fine di premiare
singolari benemerenze verso l'Ordine anche di coloro che non
hanno i requisiti per appartenere all'Ordine.
7. Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di
Gerusalemme: Ordine di Subcollazione, fondato intorno al
1190, a San Giovanni d'Acri nel corso della terza Crociata
da alcuni crociati di Brema e Lubecca e accettato da Papa
Innocenzo III nel 1199 dopo che aveva già avuto la
protezione di Papa Clemente III. Fu in origine un Ordine non
internazionale ma destinato ad accogliere Cavalieri di
lingua tedesca. In declino dopo essere stati sconfitti dai
polacchi a Tennenberg nel 1410, l'Ordine evitò la
soppressione definitiva da parte di Napoleone grazie alla
protezione degli Asburgo e fu riorganizzato nel 1834
dall'Imperatore d'Austria, Francesco I, e nel 1840 da
Ferdinando I. L'Arciduca Eugenio d'Asburgo conservò la
carica di Gran Maestro fino al 1923, anno in cui vi rinunciò
e fu eletto in sua vece il Vescovo Norberto Giovanni Klein.
L'Ordine sopravvisse alla abolizione, da parte della
Repubblica Austriaca, degli Ordini Equestri statuali
dell'Impero Austro-Ungarico. L'Ordine che è sotto la
protezione e vigilanza della Santa Sede, è stato
recentemente riformato, conformemente al Codice di Diritto
Canonico, con Regole approvate e promulgate con decreto
della Santa Congregazione dei Religiosi del 27 novembre
1929, accentuandosi il carattere regolare, cioè monastico
dell'Ordine e abolendosi l'obbligo delle prove nobiliari. La
Santa Sede, il 22 settembre 1965, ha approvato lo Statuto
dei Cavalieri d'Onore e dei "Familiari" o Cavalieri Mariani
dell'Ordine Teutonico, cioè dei membri "di Merito".
IV) Ordini della Repubblica di San Marino.
1. Ordine di San Marino: istituito il 13 agosto 1815 dal
Consiglio Principe della Serenissima Repubblica, lo Statuto
venne approvato dallo stesso Consiglio in data 22 marzo
1860. L'onorificenza viene conferita dal Consiglio Sovrano
su proposta dei Capitani Reggenti, i quali hanno facoltà di
fregiarsi della Gran Croce durante il tempo della loro
carica.
2. Ordine di S.Agata: istituito il 5 giugno 1923 dal
Consiglio Grande e Generale della Repubblica per
ricompensare quei cittadini stranieri che con l'industria,
il lavoro e la beneficenza verso le Opere Pie Sammarinesi si
sono resi benemeriti della Repubblica.
V) Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta.
Merita una menzione a sé stante tale antichissimo Ordine
Magistrale, dato che è l'unico Ordine cavalleresco
riconosciuto come soggetto di diritto internazionale Esso è
l'Ordine più glorioso della cristianità; fu creato da frà
Gerardo di Sasso intorno al 1100, come Ordine Ospitaliero di
San Giovanni di Gerusalemme divenne in seguito anche
Militare; detto di Malta da quando Carlo V il 24 luglio
1530, consegnò detta isola ai Cavalieri come nuova sede
dell'Ordine, una volta perduta l'isola di Rodi per mano del
Solimano nel 1522. Attualmente l'Ordine si regge sulla Carta
Costituzionale approvata con Breve Pontificio del 24 giugno
1961. L'Ordine per premiare i meriti nei propri confronti,
ha una speciale onorificenza detta "Decorazione al Merito
Militense", concedibile indipendentemente dalla nascita e
dalla religione professata. Tale Ordine è l'unico
riconosciuto come soggetto di Diritto Internazionale e la
legge 178/51, nulla ha innovato alle norme in vigore per
l'uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni dell'Ordine
che rimane, quindi, regolato da specifici Trattati di
Diritto Internazionale che non prevedono l'obbligo di alcuna
autorizzazione all'uso di dette onorificenze.
VI) Altri Ordini cavallereschi non statuali.
Oltre alle onorificenze degli Ordini cavallereschi sopra
indicati, risultano conferite in passato ed ancora
attualmente in Italia, onorificenze da parte di Ordini che
non promanano da Stati sovrani dei quali appare utile
offrire un elenco generale.
Esclusi alcuni Ordini dinastici noti ed illustri, per la
maggior parte degli Ordini sotto elencati è estremamente
difficile individuarne l'esatta posizione e forma giuridica:
infatti, alcuni di tali Ordini vivono come associazioni
storiche-culturali, altri si riallacciano nel nome ad
antichi Ordini senz'altro soppressi od estinti, altri ancora
sono Ordini dinastici propri di famiglie ormai
verosimilmente estinte, con conseguente sforzo da parte dei
loro Gran Maestri di provare genealogicamente la loro
discendenza da tali dinastie ex Sovrane; infine di alcuni si
sa veramente ben poco, saltando fuori solo nella carta
intestata di qualche sedicente loro cavaliere. Queste
difficoltà sono le stesse che, come vedremo, portano lo
Stato italiano a non autorizzare l'uso delle onorificenze
conferite dalla maggior parte di tali Ordini.
• Ordine Costantiniano di San Giorgio;
• Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;
• Ordine del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe;
• Ordine del Toson d'Oro;
• Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico;
• Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare di
Lucca;
• Ordine dell'Aquila Estense;
• Insigne Reale Ordine di San Gennaro;
• Ordine di San Ferdinando;
• Real Ordine di Francesco I delle Due Sicilie;
• Real Ordine Militare di San Giorgio della Riunione;
• Ordine Supremo Militare del Tempio Gerosolimitano;
• Ordine di San Giorgio in Carinzia;
• Corporazione Internazionale della Stella Croce d'Argento e
i Cavalieri del Bene;
• Ordine Militare del SS.Salvatore e di Santa Brigida di
Svezia;
• Ordine dei Templari;
• Ordine di San Giorgio di Antiochia della Corona Normanna
d'Altavilla;
• Ordine di Nostra Signora o S. Maria di Betlemme;
• Sovrano Ordine Militare Dinastico dei Cavalieri della
Croce di Costantinopoli;
• Sacro Imperiale Angelico Ordine della Croce di Costantino
il Grande;
• Ordine Militare e Ospedaliero di San Giovanni d'Acri e San
Tommaso;
• Celeste reale Militare Ordine di Nostra Signora della
Mercede;
• Ordine degli Argonauti di San Niccolò;
• Ordine di San Biagio;
• Ordine del Baccello della Ginestra;
• Ordine del Bracciale;
• Ordine della Concezione;
• Ordine di San Carlo;
• Ordine di Calatrava;
• Ordine di San Giorgio di Ravenna;
• Ordine di San Gedeone;
• Ordine di San Gereone;
• Ordine di San Giorgio di Borgogna
• Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme;
• Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro
del Regno d'Italia;
• Serenissimo Ordine Militare di Santa Maria Gloriosa.
LA LEGGE 3 MARZO 1951, N. 178.
Gli artt. 7 e 8 della legge 178/51 dispongono quanto segue.
Articolo 7:
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della
Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro
conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non
sono autorizzati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari
esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa
sino ad € 1.291,14.
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del
Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle
disposizioni vigenti.
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso
delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche
del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Articolo 8:
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il
conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte
di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da €
645,57 a € 1.291,14.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di
onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente
comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della
presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da €
129,11 a € 903,80.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti
importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art.
36 c.p., ultimo comma.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche
quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o
distinzioni sia avvenuto all’estero.
Mentre il conferimento delle onorificenze nazionali è
regolato dalle leggi istitutive dei vari Ordini
cavallereschi della Repubblica e per il loro uso non è
necessaria alcuna autorizzazione, bastando il fatto del
conferimento, il conferimento e l'uso delle onorificenze
cavalleresche diverse da quelle nazionali è regolato dalla
la legge 3 marzo 1951, n. 178.
Detta legge, oltre ad istituire l'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, all'art. 7 vieta ai cittadini italiani
di usare nel territorio nazionale onorificenze o distinzioni
cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da
Ordini “non nazionali”, se non autorizzati con decreto del
Ministro degli Esteri; all'art. 8 vieta il conferimento di
onorificenze da parte di enti, associazioni o privati e
l'uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze.
Ai fini dell'applicazione della legge 178 del 1951, occorre
dunque stabilire in primo luogo quali siano gli Ordini
definibili come Ordini di Stati esteri e quali quelli
definibili come “non nazionali”.
Se nessun dubbio sorge intorno alla definizione degli Ordini
appartenenti a Stati esteri come Ordini che sono emanazione
diretta della personalità di diritto pubblico di Stati
stranieri, nel silenzio della legge,
non è viceversa altrettanto agevole definire la categoria
degli Ordini “non nazionali”.
La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi sul
punto, elaborando alcuni criteri identificativi degli Ordini
non nazionali: il Tribunale di Roma (sent. del 26.2.1962, IX
sez. pen.) ha ritenuto, per esempio, che per Ordini non
nazionali si devono intendere quegli Ordini che "ricevono
origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti,
bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini
stranieri o aventi una propria personalità giuridica
internazionale" e la non nazionalità "deve desumersi dalla
nazionalità dei suoi esponenti, dal luogo in cui si trova la
sede e dall'eventuale riconoscimento da parte di Stati
esteri".
Come precisato dal Marchese Prof. Aldo Pezzana (Conferimento
di onorificenze da parte dei c.d. Ordini cavallereschi
indipendenti, in Riv. Ar. 1962, pp.155 e segg.) ciò che è
decisivo per qualificare un Ordine come non nazionale, è che
esso “sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un
ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato
italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da
quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale.
(...) Se l'Ordine appartiene al patrimonio araldico di una
famiglia straniera non sovrana (od ex sovrana), esso dovrà
essere considerato«non nazionale», se riconosciuto dalla
legislazione dello Stato, del quale il Gran Maestro è
cittadino. Se l'Ordine appartiene per diritto ereditario ad
una famiglia italiana non ex sovrana o ad una famiglia
straniera, che si trovi in analoga situazione ed i cui
diritti sull'Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il
conferimento delle onorificenze ricadrà sotto le sanzioni di
cui all'art.8. Se infine si tratta di un Ordine dinastico di
una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a
maggiori dubbi) riteniamo che l'Ordine possa considerarsi
«non nazionale» solo se all'ex Casa regnante sia
riconosciuto dal diritto internazionale e dagli Stati
stranieri un particolare status giuridico, una qualche
rilevanza alla posizione di famiglia ex regnante ed alle sue
pretese di restaurazione".
In riferimento agli Ordini di quest'ultimo tipo, la Corte di
Cassazione (sez.III, 4.2.1963 e sez.III, 6.10.1965) ha
precisato che "la fons honoris può rientrare in ogni caso
solo come uno degli elementi costitutivi della non
nazionalità di un Ordine Cavalleresco, ma non può da sola
esprimere il carattere della non nazionalità dell'Ordine
stesso; accanto al carattere ereditario sono richiesti il
carattere e la organizzazione intesa, anche se non
identificabile, in una vera e propria soggettività giuridica
internazionale, lo scopo e l'attualità dell'Ordine in
rapporto alla sua storia e alla sua tradizione".
Per gli Ordini a carattere associativo, secondo il medesimo
Pezzana (op.cit., pag.161), "debbono considerarsi «non
nazionali» solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato
straniero un non equivoco riconoscimento giuridico
(s'intende non semplicemente come associazioni private ma
come enti con facoltà di concedere onorificenze)"; (in tal
senso, anche Amedeo Franco, voce Onorificenze in Enc.
Dir.,Giuffrè, Milano, 1981).
Se in base ai criteri sopra indicati un Ordine può essere
definito come Ordine “non nazionale”, esso rientrerà
nell'ambito della disciplina di cui all’art. 7; se invece
non può essere definito come Ordine “non nazionale”, esso
sarà da considerarsi come un ente od un’associazione
privata, ricadente nell'ambito di applicazione dell’art. 8.
Dunque, la categoria degli Ordini “non nazionali” di cui
all'art. 7, si pone in netta contrapposizione con quella
costituita dagli “enti, associazioni o privati” di cui
all'art. 8.
Infatti, mentre gli Ordini cavallereschi definibili come
“non nazionali” (come gli Ordini appartenenti a Stati
esteri), possono legittimamente conferire onorificenze che
possono essere portate nel territorio della Repubblica da
cittadini italiani, previa autorizzazione all'uso loro
rilasciata dal Ministro degli Esteri, gli Ordini
cavallereschi non definibili come “non nazionali” non
possono conferire onorificenze e quelle eventualmente
conferite non sono portabili in nessun caso da parte di
cittadini italiani nel territorio della Repubblica.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione della legge 178 del
1951, non basta che una onorificenza promani da un Ordine
che potremo definire legittimo -- cioè da un Ordine statuale
estero, ovvero da un Ordine definibile come “non nazionale”
-- affinchè il suo uso possa essere autorizzato dallo Stato
italiano.
Se come detto gli Ordini “non nazionali” -- ed a maggior
ragione gli Ordini statuali esteri -- sono istituzioni
legittime che posso liberamente conferire onorificenze
cavalleresche, all'ordinamento italiano è in ogni caso
riservata la disciplina relativa all'uso delle relative
onorificenze, in base al principio per il quale lo Stato ha
l'insindacabile diritto di stabilire quali siano le
onorificenze che possono essere portate dai propri cittadini
nel territorio della Repubblica.
Se tutti gli Ordini legittimi sono in teoria autorizzabili,
solo alcuni di essi sono di fatto autorizzati
dall'ordinamento italiano. E' infatti rimesso al prudente
apprezzamento della Pubblica Amministrazione valutare, caso
per caso, se un Ordine sia degno di ottenere che le sue
onorificenze siano autorizzate all'uso in Italia
Sull'argomento, il Ministero degli Affari Esteri è
intervenuto da ultimo con la Circolare n. 022/80926 del 6
marzo 2009. Ivi si legge che “vengono attualmente
considerati autorizzabili all’uso nel territorio nazionale
il Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S.
Giorgio ed il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di S.
Lodovico (Borbone Parma), l’Insigne Real Ordine di S.
Gennaro ed il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio (Borbone Due Sicilie, entrambi i rami), l’Ordine di
S. Stefano Papa e Martire e l’Ordine del merito sotto il
Titolo di S. Giuseppe (Asburgo Lorena Toscana), le cui
autorizzazioni sono curate dal MAE” (il Ministero degli
Affari Esteri, N.d.A.).
“Non autorizzabili per contro, in virtù dei principi
espressi dalla legge 178/51, sono considerati gli ordini
appartenuti al Regno d’Italia ed al patrimonio dinastico dei
Savoia (Ordine Supremo della SS. Annunziata, Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro e Ordine della Corona d’Italia, ivi
inclusi, per analogia di origini, anche l’Ordine Civile di
Savoia ed il più recente Ordine al Merito Civile di Savoia)”
(...).
“Non si ritiene opportuno allargare l’autorizzabilità al
fregio nel territorio italiano a quelle istituzioni
cavalleresche non nazionali che, pur risultando legittimate
da un punto di vista dinastico-cavalleresco nei rispettivi
Paesi di origine, non presentino però alcuna radice o
collegamento storico con l’Italia (come ad esempio l’Ordine
di N.S. di Villaviciosa del Portogallo, l’Ordine di Danilo I
del Montenegro, l’Ordine del Dragone di Annam del Vietnam,
l’Ordine Vitezi Rend dell’Ungheria, ed altri)”.
Non sono poi considerati “autorizzabili all'uso le
distinzioni assegnate da enti non governativi ed
organizzazioni private di tipo assistenziale o umanitario e
da associazioni private di insigniti di ordini cavallereschi
(...); parimenti non si considerano autorizzabili all'uso
gli ordini e le distinzioni ecclesiastiche conferite da
patriarcati e confraternite religiose di ogni culto o
confessione, la cui validità rimane strettamente
circoscritta all'Autorità religiosa che le concede” (con
esclusione ovviamente degli Ordini Equestri della Santa Sede
espressamente disciplinati dal comma terzo dell'art. 7,
legge 178/51, N.d.A.) (...).
“Merita infine essere ricordato in tale contesto, che non
sono considerati in alcun modo autorizzabili al pubblico
fregio tutti gli ordini e le distinzioni di origine privata
-- di ispirazione equestre e non -- conferiti da
istituzioni, associazioni ed organizzazioni di tipo
storico-cavalleresco o dinastico-nobiliare che non godano di
un riconoscimento a livello internazionale
(indipendentemente dal fatto che tali organizzazioni operino
in Italia o all’estero)” (...).
Tali orientamenti, derivati “dalla continua evoluzione della
prassi degli ultimi decenni e dal costante perseguimento
interpretativo della normativa vigente, possono comunque
essere suscettibili -- anche grazie ai contributi e alle
valutazioni delle altre Amministrazioni interessate -- di
integrazioni, modifiche e miglioramenti”.
In base a quanto detto, sintetizzando, è dunque possibile
individuare le seguenti categorie di onorificenze.
I) Onorificenze illegittime (o non autorizzabili, o
irriconoscibili), cioè quelle conferite da quegli Ordini che
non appartengono a Stati esteri e che neppure sono
definibili come “non nazionali”; trattandosi di onorificenze
conferite in definitiva da soggetti privati, l'uso di esse
non può essere autorizzato in nessun caso.
II) Onorificenze legittime (o autorizzabili, o
riconoscibili), cioè quelle conferite da quegli Ordini che
appartengono a Stati esteri o che sono definibili come “non
nazionali”. L'uso di tali onorificenze è in astratto
autorizzabile, ma in concreto l'uso solo di alcune di esse è
autorizzato dall'ordinamento italiano. Dunque le
onorificenze legittime possono essere distinte in: a)
onorificenze autorizzate (o riconosciute), cioè quelle per
le quali il Ministero ritiene concedibile l'autorizzazione
all'uso (dipendendo poi l'effettivo rilascio
dell'autorizzazione all'insignito da valutazioni riguardanti
anche le sue qualità personali); b) onorificenze non
autorizzate (o non riconosciute), cioè quelle per le quali
il Ministero ritiene non concedibile l'autorizzazione
all'uso in base a considerazioni di carattere discrezionale
legate a motivi di opportunità politico-diplomatica, nonché
quelle per le quali l'autorizzazione all'uso non può essere
concessa per espressa previsione di legge.
Dunque, i cittadini italiani possono liberamente accettare
onorificenze cavalleresche, ma se intendono farne uso devono
chiedere l’autorizzazione all’uso con domanda rivolta al
Ministero degli Affari Esteri.
Il rilascio dell'autorizzazione è un atto assolutamente
discrezionale dell'Amministrazione; esso dipende dalla
verifica della sussistenza di presupposti sia di carattere
oggettivo, legati alla qualità dell'Ordine, sia di carattere
soggettivo, legati alla qualità dell'insignito.
Pur sussistendo in astratto i presupposti oggettivi per la
concessione dell'autorizzazione all'uso, trattandosi di una
onorificenza che in concreto può essere autorizzata --
derivando da un Ordine estero o che può essere definito come
“non nazionale” -- nell'emanazione del provvedimento
l'Amministrazione deve valutare anche la presenza dei
presupposti soggettivi per il suo rilascio, riguardanti la
persona dell'insignito. Dovrà essere preventivamente
accertata la moralità della persona, come è richiesto per le
onorificenze della Repubblica, e bisognerà valutare se
l'onorificenza sia adeguata allo status del soggetto e
tenere presente anche quali altre onorificenze egli abbia
ricevuto.
In altre parole, il Ministro è assolutamente libero nel
valutare se concedere o negare l'autorizzazione, tenendo
conto di varie circostanze riguardanti non solo la qualità
dell'Ordine ed i rapporti politici e diplomatici tra lo
Stato italiano e l'Ordine o lo Stato estero che ha concesso
l'onorificenza, ma riguardanti anche la persona
dell'insignito: e cioè le sue qualità morali, le sue
benemerenze sociali, la sua posizione sociale.
La domanda dovrà essere corredata: dal diploma originale di
concessione o copia autentica dello stesso, dalla copia
autentica di iscrizione all’Ordine e dalla ricevuta
comprovante il pagamento della tassa di concessione
governativa prescritta per ciascun grado. I membri del
Governo potranno inviare la loro domanda direttamente al
Ministero, mentre i funzionari dello Stato ed i militari la
trasmetteranno per il tramite dell’Amministrazione alla
quale appartengono, con dispensa dal presentare la ricevuta
di pagamento della tassa di concessione governativa. Il
Servizio del Cerimoniale istruirà la domanda e, se
l’istruttoria darà esito positivo, con riferimento all'esame
dei presupposti sia oggettivi che soggettivi, promuoverà la
concessione dell'autorizzazione. Detta autorizzazione – che
per effetto dell'art. 2, legge 12 gennaio 1991, n. 13, non
ha più la forma del decreto Presidente della Repubblica, ma
quella del decreto del Ministro degli Esteri -- ha la
funzione di parificare le onorificenze “non nazionali” ed
estere a quelle italiane, permettendo all'insignito un uso
pieno delle medesime.
Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda
l'autorizzazione all'uso delle onorificenze, decorazioni e
distinzioni cavalleresche della Santa Sede, dell'Ordine
Equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di
Malta.
Per il terzo comma dell'art. 7, legge 178 del 1951, “l'uso
delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche
della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro
continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti”,
cioè dall'art. 41 del Concordato e dall'art. 2 del R.D. 10
luglio 1930, n. 974. La prima norma prevede l'obbligo per lo
stato italiano di autorizzarne l'uso mediante la semplice
registrazione dell'atto di nomina, da farsi su presentazione
dell'atto stesso e domanda dell'interessato; per la seconda,
l'autorizzazione all'uso deve essere obbligatoriamente
accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità
italiane, della mera regolarità formale dell'atto di
concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla
persona dell'insignito e sui motivi del conferimento. Per
tali Ordini l'autorizzazione dovrà essere promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per il quarto comma del medesimo art. 7, “nulla è parimenti
innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze,
decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare
Ordine di Malta”. Tale Ordine è l'unico riconosciuto come
soggetto di diritto internazionale; l'uso delle relative
onorificenze, decorazioni e distinzioni rimane regolato
dalle norme in vigore, cioè da specifici Trattati di diritto
internazionale che non prevedono l'obbligo di alcuna
autorizzazione all'uso.
Per quanto riguarda poi gli appartenenti alle Forze Armate,
ai Corpi Armati dello Stato e per gli assimilati al
personale militare, è necessario fare riferimento al
Regolamento per la Disciplina delle Uniformi, edito dallo
Stato Maggiore della Difesa nel 2002. Tale Regolamento, dopo
aver precisato all'art. 51 cosa siano le decorazioni e cosa
i distintivi, all’art. 57 indica gli adempimenti che il
militare, insignito di decorazioni cavalleresche non
nazionali, deve compiere per ottenere l'autorizzazione
all'uso: la richiesta di autorizzazione, ex art. 7, legge
178 del 1951, va inoltrata per via gerarchica al gabinetto
del Ministro da cui il militare dipende che la trasmetterà
al Ministero degli Affari Esteri. L’autorizzazione, se
concessa, verrà registrata dallo stesso Ministero e, a
richiesta dell’interessato, la decorazione potrà quindi
essere trascritta a matricola. Una volta trascritta a
matricola, l'uso della decorazione cavalleresca non
nazionale e dei relativi nastrini, sarà obbligatorio in ogni
circostanza. In base all'art. 58, le decorazioni rilasciate
dallo S.M.O.M. non necessitano di autorizzazione; per quelle
della Santa Sede e dell'Ordine del Santo Sepolcro,
l'autorizzazione deve essere richiesta ai sensi del R.D. 974
del 1930.
Dunque, l'uso di onorificenze cavalleresche nel territorio
dello Stato -- ad eccezione di quelle conferite dalla
Repubblica italiana o dal Sovrano Militare Ordine di Malta,
per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione -- è
subordinato al rilascio da parte dello Stato di un'apposita
autorizzazione; in caso di uso senza detta autorizzazione,
la condotta sarà punibile ai sensi degli artt. 7 e 8 della
legge 178 del 1951.
In conclusione è necessario quindi illustrare gli illeciti
in materia di onorificenze, come emergono dal combinato
disposto degli artt. 7 e 8, legge 178/51, e dell'art. 498
c.p..
A) Conferimento di onorificenze illegittime. Ipotesi
prevista dall'art. 8, comma primo, legge 178 del 1951. Tale
norma punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 e con la sanzione
accessoria prevista dal comma terzo della pubblicazione
della sentenza di condanna, chiunque, come privato, ovvero
nell'ambito di enti o associazioni, conferisca onorificenze,
decorazioni o distinzioni cavalleresche, sotto qualsiasi
forma o denominazione.
Per la sussistenza del delitto è necessario che il
conferimento avvenga da parte di soggetti che non possono
essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini
“non nazionali” e che quindi devono ritenersi a tutti gli
effetti Ordini illegittimi. Preliminarmente si deve dunque
accertare la qualità dell'ente che ha conferito
l'onorificenza. E' necessario poi che il conferimento sia
avvenuto nel territorio dello Stato. Questo perchè, non
specificando l'art. 8, primo comma, il luogo del
conferimento, deve applicarsi il principio della
territorialità della legge penale (art. 3 c.p.).
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nel 1999, “lo Stato
italiano ha inteso riservare a sé il potere di conferimento,
vietandolo ad ogni ente, associazione o privato, salvi gli
ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze
di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate
queste ultime ad autorizzazione, sicchè detto monopolio ed
il conseguente divieto di conferimento, penalmente
sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta
al solo territorio italiano”; tuttavia la punibilità
comprende “non solo l'atto unilaterale di «conferimento»,
costituente l'inizio della condotta punibile e denominabile
come «assegnazione» del titolo, ma anche di tutte quelle
manifestazioni collegate quali l'investitura, solenne o
meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o
decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie,
costituenti un tutto unitario ed inscindibile”; pertanto,
“l'illecito conferimento deve comprendere in una
considerazione unitaria ed inscindibile, tutte le varie fasi
per evitare sistemi di facile elusione della normativa e
consentire un'uniforme repressione. Questa valutazione
unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione «in
qualsiasi forma e denominazione» contenuta nel precetto in
esame, contemplato dall'art. 8, ove si nota l'indifferenza
per le varie modalità e l'ampia accezione utilizzata dal
legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può
essere suddistinto il «conferimento» delle onorificenze”.
Dunque, il conferimento non consentito di onorificenze,
decorazioni e distinzioni cavalleresche include non solo
l'atto unilaterale di assegnazione del titolo “cartaceo”, ma
anche la cerimonia di investitura in quanto modalità nella
quale il predetto conferimento si attua. Conseguentemente il
reato si configura anche nell'ipotesi in cui il conferimento
“cartaceo”del titolo sia avvenuto all'estero, ma la
cerimonia di investitura in Italia.
Infine vi è da dire che la condotta punita è quella del
semplice “conferimento”, quindi, per la perfezione del
delitto si prescinde dal fatto della accettazione o non
accettazione della onorificenza da parte dell'insignito.
B) Uso di onorificenze illegittime. L'art. 8, comma secondo,
legge 178 del 1951, punisce con la sanzione amministrativa
da € 129,11 a € 903,80, chiunque faccia uso, in qualsiasi
forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni
cavalleresche conferite (anche prima dell'entrata in vigore
della legge del 1951) da enti, associazioni o privati
Per la sussistenza dell'illecito è necessario che l'uso
abbia per oggetto onorificenze conferite da soggetti che non
possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come
Ordini “non nazionali” e che quindi devono ritenersi Ordini
illegittimi.
Posto che l'ordinamento non punisce la semplice
accettazione, l'illecito può essere commesso sia dal
cittadino italiano sia dallo straniero ma, trattandosi di
illecito amministrativo, deve essere commesso nel territorio
dello Stato anche se il suo presupposto, cioè il
conferimento della onorificenza, sia avvenuto all'estero.
C) Uso non autorizzato di onorificenze legittime. Ipotesi
prevista dall'art. 7, legge 178 del 1951, che punisce con la
sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso di
onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini
di Stati esteri o da Ordini “non nazionali” senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministro
degli Esteri.
E' necessario che l'uso avvenga senza la preventiva
autorizzazione del Ministro degli Esteri e che l'uso abbia
per oggetto onorificenze legittime: qualora si trattasse di
onorificenze illegittime, ricorrerebbe la fattispecie
precedente.
Come non è punita la semplice accettazione di onorificenze
illegittime, non è punita la semplice accettazione di
onorificenze legittime.
Per espressa previsione legislativa, il fatto è punibile
solo se commesso da cittadini italiani nel territorio dello
Stato.
D) Arrogazione di onorificenze. Ipotesi prevista come
illecito amministrativo dal comma secondo dell'art. 498 c.p.
che punisce il fatto di chi si arroghi “titoli, decorazioni
o altre pubbliche insegne onorifiche”, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 929,62 e con la
sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento
che accerta la violazione in uno o più giornali designati
dal giudice.
Presupposto di tale illecito è la mancanza di un qualsiasi
atto di conferimento od il venir meno dell’originario atto
di conferimento, come nel caso di sospensione o revoca
dell'atto o come nel caso di condanna dell'insignito alla
pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici.
L'espressione arrogazione implica, oltre al concetto di
autoattribuzione, quello di “far mostra” pubblicamente o con
estranei, pertanto non è punibile la vanteria che avvenga in
privato.
E) Il reato previsto e punito dall'art. 275 c.p., di
accettazione di onorificenza conferita da uno Stato nemico
in guerra con lo Stato italiano, è stato abrogato dalla
legge 25 giugno 1999, n. 205.
|